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ATENEO/Codice Etico, emanate le linee guida di applicazione

1-mag-2011

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Il rettore Roberto Lagalla, ha firmato il documento esitato dall’Organo di garanzia che fissa le linee guida di applicazione del Codice Etico di Ateneo.
Il Senato Accademico nella seduta del 13 dicembre 2010, consapevole della funzione formativa e sociale che essa assolve con la sua attività di ricerca e di insegnamento, nel riaffermare il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso e politico - economico (art. 1 dello Statuto), aveva espresso parere favorevole all’adozione del Codice etico con cui l’Università di Palermo, con l’intento di sensibilizzare gli appartenenti alla comunità accademica (docenti, studenti, personale amministrativo e tecnico) all’osservanza di quei principi etici che rappresentano non soltanto la base delle norme legali e della nostra carta costituzionale cui essi sono già tenuti a conformarsi, ma anche, e soprattutto, la condizione affinché ciascuno possa attendere allo svolgimento ordinario delle proprie competenze secondo un vero e proprio habitus morale. Nella prospettiva di una specifica tutela di tali principi anche sul piano giuridico, inoltre, i contenuti del Codice etico entrano a far parte delle componenti essenziali dell’immagine e del prestigio dell’Università.
In particolare il documento prevede che:
a) i soggetti che, successivamente al 20 dicembre 2010 data di entrata in vigore del (Codice etico), hanno assunto la responsabilità di strutture didattiche o di ricerca o di unità operative, aree, settori o dipartimenti amministrativi, ovvero sono stati assegnati a strutture dipartimentali, amministrative, assistenziali, devono comunicare al Magnifico Rettore, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti “Linee guida”, le situazioni di incompatibilità previste dall’art. 3, commi 4 e 6, del Codice etico di Ateneo;
b) i soggetti che alla data del 20 dicembre 2010 fanno comunque parte di Commissioni di valutazione devono comunicare al Magnifico Rettore, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti”Linee guida”, le situazioni di incompatibilità previste dall’art.3, comma 6, del codice etico di Ateneo;
c)i soggetti che si ritengano coinvolti nei casi di cui alle precedenti lett. a) e b), devono altresì indicare le modalità ritenute più idonee per risolvere la situazione;
d) gli organi competenti dell’Ateneo devono comunque provvedere a eliminare le situazioni di incompatibilità, mediante il trasferimento o il volontario allontanamento dalla struttura di uno dei soggetti la cui presenza determina l’incompatibilità;
e) i soggetti che, a decorrere dal 29 gennaio 2011 (data di entrata in vigore della legge n.240 del 2010), partecipano alle procedure di chiamata per professori di prima o di seconda fascia o di conferimento di assegni di ricerca o di stipulazioni di contratti di ricercatore a tempo determinato ovvero di contratti di qualsiasi tipo erogati dall’Ateneo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità di non avere rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura interessata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.